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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24555 del 09/08/2022 (Rv. 665790 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Successioni di norme nel tempo - Mera modifica dei termini e delle scadenze connesse agli adempimenti fiscali - “Abolitio criminis” - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665790-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, per ritenere che vi sia stata "abolitio criminis" in conseguenza della successione di norme nel tempo, non è sufficiente una mera modifica (mediante riduzione, aumento od accorpamento) dei termini e delle scadenze connesse alle

modalità di effettuazione dei versamenti d'imposta, poiché, in tali casi, rimane immutata sia la condotta materiale descritta dalla norma sanzionatoria (omesso o ritardato pagamento), sia l'interesse la cui offesa la sanzione intende reprimere.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)