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Sez. 5, Sentenza n. 25754 del 05/12/2014 (Rv. 633462 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Riscossione dell'imposta ex art. 60, secondo comma, n. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omissione o ritardo nel pagamento - Sanzionabilità ex art. 13 del d.lgs. 471 del 1997 - Abrogazione del citato art. 60 a far data dal 9 giugno 2001 - Incidenza su ritardi e omissioni precedenti - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633462-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

In tema di illeciti tributari, connessi all'accertamento ed alla riscossione di un'imposta, può configurarsi un'"abolitio criminis" solo quando la stessa venga radicalmente meno e non possa essere più pretesa neppure in riferimento alle annualità pregresse, mentre, qualora la legge istitutiva di un tributo venga abrogata a decorrere da una data, permanendo l'obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, non sono abrogate le norme sanzionatorie che assistono tale obbligazione tributaria. Ne consegue che l'abrogazione dell'art. 60, secondo comma, n. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a far data dal 9 giugno 2001, non ha inciso retroattivamente sulla norma, che continua a regolare, "ratione temporis", i rapporti sorti sotto la sua vigenza, nè ha comportato alcuna modifica dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, continuando ad essere sanzionate, pur dopo detta abrogazione, le condotte concernenti l'omissione ed il ritardo nei pagamenti delle imposte, secondo i termini e le scadenze previste dalle norme in vigore al "tempus commissi delicti".

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)