Sez. 5 - , Sentenza n. 10875 del 24/04/2023 (Rv. 667600 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | "Ius superveniens" ex art. 53, comma 8 bis, TUA - Attività di “grossista” - Criterio della fatturazione e non dell'immissione in consumo - "Abolitio criminis" - Esclusione - Incidenza sulla sola esigibilità dell'accisa - Permanenza degli obblighi di dichiarazione e versamento - "Favor rei" - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di accise sull'energia elettrica, la modifica dell'art. 53 TUA (con l'inserimento del comma 8 bis da parte del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012) e, quindi, l'adozione, per i grossisti, del criterio della fatturazione, anziché di quello previgente dell'immissione in consumo, non ha comportato alcuna "abolitio criminis", essendosi limitata a modellare diversamente il momento dell'esigibilità dell'accisa, lasciando dunque inalterati sia gli obblighi di corretta e veritiera dichiarazione annuale che quelli di versamento mensile; lo "ius superveniens", pertanto, non ha determinato i presupposti per l'applicabilità del principio del "favor rei", ma ha realizzato un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, che non ha alterato il disvalore della condotta e la risposta sanzionatoria dell'ordinamento, poiché non è stata abrogata l'omessa o incompleta presentazione della dichiarazione annuale, ma è stato solo modificato il contenuto della dichiarazione stessa.
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 9 com. 2, Legge 26/04/2012 num. 44 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 8, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)