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Sez. 1, Sentenza n. 1081 del 22/01/2004 (Rv. 569574 - 01)

AGRICOLTURA - FRODI ALIMENTARI | Disciplina della produzione dei mosti - Aventi gradazione alcolica inferiore alla soglia prescritta - Obbligo, sanzionato in via amministrativa, di sottoporre detti mosti a vinificazione separata (art. 19 D.P.R. n. 162 del 1965) - Riferibilità della prescrizione anche alle uve fresche - Esclusione - Fondamento - Principio di legalità in materia di sanzioni amministrative - Divieto di interpretazione analogica.
Stato
decisa il 2004-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569574-01

AGRICOLTURA - FRODI ALIMENTARI

In tema di repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti, l'art. 19 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nel prevedere che i mosti aventi una gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi devono essere sottoposti a vinificazione separata ed addizionati della sostanza rivelatrice prescritta, detta una disposizione, la cui inosservanza è configurata come illecito amministrativo e sanzionata dal successivo art. 91, non riferibile anche all'uva fresca, prima della sua trasformazione in mosto a mezzo di pigiatura o con altro mezzo. Uva e mosto costituiscono difatti beni diversi non solo fisicamente ma anche giuridicamente (a ciò alla stregua delle definizioni della legge nazionale e dell'ordinamento comunitario), sicché includere l'uva con gradazione alcolica complessiva inferiore a 8 gradi nell'ambito prescrittivo di una disposizione dettata per i mosti con quelle caratteristiche, equivarrebbe ad applicare una disciplina sanzionatoria ad un bene e ad una condotta non considerati dal legislatore, non sulla base di una interpretazione estensiva, ma attraverso una vera e propria analogia, non consentita in tema di sanzioni amministrative, operando per esse il principio di legalità ed il divieto di interpretazione analogica. (Nella specie, l'ordinanza ingiunzione era stata emessa per l'introduzione nel processo di vinificazione di un certo quantitativo di uve aventi una ricchezza zuccherina tale da non assicurare lo sviluppo della stessa gradazione alcolimetrica minima naturale prevista per i mosti; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di annullamento dell'ordinanza ingiunzione).

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 19, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 91, DPR 12/02/1965 num. 162 art. 1, Regolam. Consiglio CEE 16/03/1987 num. 822, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)