Sez. L, Sentenza n. 10631 del 05/07/2003 (Rv. 564840 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principi di legalità, di irretroattività e di divieto di interpretazione analogica - Applicazione - Conseguenze - Comportamento sanzionabile ai sensi della legge vigente al tempo dell'illecito - Successiva introduzione di una più favorevole disciplina normativa - Applicabilità della norma più favorevole - Esclusione - Fondamento - Anteriorità della disciplina più favorevole rispetto all'ordinanza - ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei criteri di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In tema di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento illecito alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore (eventualmente) più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine", senza che rilevi, in contrario, la circostanza che la più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (fattispecie relativa a sanzione amministrativa combinata per l'assunzione di otto lavoratori senza il preventivo nulla - osta del competente ufficio di collocamento).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)