Sez. 1, Sentenza n. 10582 del 04/07/2003 (Rv. 564810 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, ex art. 1 della legge n. 689 del 1981 - Adozione - Conseguenze - Disciplina posteriore abrogatrice o più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultante dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore abrogatrice o più favorevole (nella fattispecie, la Suprema Corte, in base all'indicato principio, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste - in materia di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva - dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'abrogazione, sopravvenuta al comportamento sanzionato, della norma "incriminatrice" di cui all'art. 2 della citata legge n. 515 del 1993, ad opera dell'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 10/12/1993 num. 515 art. 2, Legge 22/02/2000 num. 28 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)