Sez. L, Sentenza n. 6659 del 06/12/1988 (Rv. 460942 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - SOSTITUZIONE GLOBALE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CONTRATTO A QUELLE DEL PRECEDENTE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE CON ISTITUTO DI CREDITO - (BANCO DI NAPOLI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - SOSTITUZIONE GLOBALE DELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CONTRATTO A QUELLE DEL PRECEDENTE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE CON ISTITUTO DI CREDITO - (BANCO DI NAPOLI).*
Le Disposizioni di un nuovo contratto collettivo - cui è assimilabile la regolamentazione interna del Banco di Napoli - sono globalmente sostitutive di quelle, eventualmente anche più favorevoli per il prestatore d'opera, del contratto precedente, salvo che non si verta in tema di trattamenti speciali individualizzati, che costituiscano in capo al lavoratore diritti soggettivi perfetti incorporatisi nel contratto individuale, talché quest'ultimo, rappresentando un trattamento più favorevole, prevale sulla regolamentazione del nuovo contratto collettivo. Tale situazione non si configura nell'ipotesi in cui la normativa regolamentare interna di un istituto di credito (nella specie, Banco di Napoli) abbia modificato i punteggi attribuiti ai dipendenti per la promozione al grado superiore, non sussistendo un diritto soggettivo del dipendente al punteggio maturato nella vigenza della precedente più favorevole disciplina in Mancanza del compimento delle ulteriori formalità previste per la promozione. (V 541/87, mass n 450271; (V 7306/83, mass n 431904).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)