Sez. L, Sentenza n. 541 del 21/01/1987 (Rv. 450271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLE DI CONTRATTO COLLETTIVO O REGOLAMENTARI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO PREVEDENTI LA RISOLUZIONE IN TRONCO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DURATA UN CERTO PERIODO DI TEMPO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CLAUSOLE DI CONTRATTO COLLETTIVO O REGOLAMENTARI DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO PREVEDENTI LA RISOLUZIONE IN TRONCO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DURATA UN CERTO PERIODO DI TEMPO - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Anche dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, le clausole della contrattazione collettiva o le Disposizioni regolamentari di un ente pubblico economico (nella specie, art. 96 del regolamento per il personale del Banco di Napoli 28 gennaio 1975), costituenti il risultato di detta contrattazione, legittimamente possono prevedere come causa di risoluzione in tronco del rapporto di lavoro l'assenza ingiustificata del dipendente per un determinato periodo di tempo, fermo, peraltro, l'accertamento da parte del giudice, oltre che del rispetto delle regole stabilite dall'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970 o della più favorevole regolamentazione del procedimento disciplinare prevista dall'autonomia negoziale collettiva in relazione al singolo rapporto, dell'essersi verificato il fatto previsto dal contratto collettivo e che esso presenti tutti i caratteri stabiliti dal contratto collettivo stesso per giustificare la risoluzione del rapporto. (V 7306/83, mass n 431904; (V 1632/80, mass n 405227; (V 3968/68, mass n 337523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)