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Sez. 1, Sentenza n. 8921 del 01/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150488 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA RINNOVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150488-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER LA RINNOVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nelle facoltà discrezionali del giudice di appello, il quale è tenuto a disporla soltanto nel caso in cui, a suo giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti ed il relativo giudizio si sottrae al Sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. (Conf mass n 147669; (Conf mass n 147668; (Conf mass n 147547; (Conf mass n 147292 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)