Sez. 1, Sentenza n. 1272 del 29/10/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147668 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nella facolta discrezionale del giudice di appello, il quale e tenuto a disporla soltanto nel caso in cui, a suo giudizio, il processo non possa essere deciso allo stato degli Atti. (Conf mass n 145121; (Conf mass n 144959; (Conf mass n 140949; (Conf mass n 140505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)