Sez. 2, Sentenza n. 12027 del 23/09/1997 Ud. (dep. 23/12/1997) Rv. 210457 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Danno patrimoniale di rilevante gravità - Truffa contrattuale - Riferimento al valore economico del contratto - Necessità - Riferimento all'entità del danno risarcibile - Esclusione - Conseguenze.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
Nella truffa contrattuale, consistendo l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto - indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni - la sussistenza o meno dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (al pari di quella dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 stesso codice) non può che essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sè, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire, in più o in meno, rispetto al detto valore, a cagione dell'incidenza di fattori della più varia natura, concomitanti o successivi, tra i quali ultimi, ad esempio, la decisione del "deceptus" di agire o meno, in sede civile, per l'annullamento del contratto. (Nella fattispecie correttamente il giudice di merito, nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. - da cui dipendeva la procedibilità "ex officio" del reato, non ha tenuto conto del valore di mercato del bene compravenduto, rispetto all'esborso effettuato dalla persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 n. 7, Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)