diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7193 del 13/01/2006 Ud. (dep. 27/02/2006) Rv. 233633 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Truffa contrattuale - Danno patrimoniale di rilevante gravità - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233633-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE

In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente o meno dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni, sicché la sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma primo, n. 7 cod. pen.) deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti o successivi, tra cui la decisione del "deceptus" di agire o meno in sede civile per l'annullamento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)