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Sez. 5, Sentenza n. 15684 del 08/11/2002 (Rv. 558325 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Titolarità attiva del rapporto d'imposta - Disciplina transitoria relativa all'anno 1993 - "Ius superveniens" - Trasferimento di detta titolarità dallo Stato ai comuni - Processi pendenti in tema di rimborso - Successione a titolo particolare del comune allo Stato nel diritto controverso - Configurabilità - Conseguenze - Continuazione della lite fra le parti originarie e possibilità d'intervento (o chiamata in causa) del Comune - Affermazione.
Stato
decisa il 2002-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558325-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta, dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 - ai comuni, ivi compreso, in particolare, il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata per il 1993, il quale, pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), rientra nella competenza dei comuni. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato nell'esercizio di tale funzione comporta, relativamente alle cause di rimborso pendenti alla suddetta data nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il trasferimento della legittimazione passiva ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un'ipotesi, seppur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 del codice di procedura civile. In forza di quest'ultima disposizione, quando - come nella specie - il processo è cominciato in data anteriore al 15 maggio 1998, consegue ulteriormente che esso doveva continuare nei confronti della parte originaria, salva la facoltà d'intervento o il potere - delle parti - di chiamare in causa il Comune interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 18 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)