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Sez. L, Sentenza n. 21244 del 08/10/2014 (Rv. 632632 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione supplementare - Vigenza della legge n. 335 del 1995 - Anzianità contributiva maturata a carico di forme di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa già comportanti liquidazione di pensione - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632632-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della liquidazione della pensione supplementare non si tiene conto (nella vigenza della legge 8 agosto 1995, n. 335, applicabile "ratione temporis") dell'anzianità contributiva maturata a carico della forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria che abbia già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico, sicché, ove l'anzianità contributiva maturata presso l'assicurazione generale obbligatoria sia inferiore, alla data del 31 dicembre 1995, a diciotto anni, la pensione supplementare deve essere liquidata in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 12, della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)