Sez. L, Sentenza n. 4194 del 21/03/2003 (Rv. 561310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione supplementare ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Calcolo - Disciplina - Riferimento alle norme vigenti all'epoca della maturazione del diritto - Pensioni aventi decorrenza anteriore alla entrata in vigore della legge n. 155 del 1981 - Liquidazione in forma retributiva - Ammissibilità - Esclusione - In forma contributiva - Obbligatorietà - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 a favore dei titolari di pensione a carico di trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve escludersi la rilevanza delle norme vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, dovendosi invece fare riferimento a quelle dell'epoca della maturazione del diritto. Pertanto, non è consentito riliquidare in forma retributiva pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha introdotto tale sistema di liquidazione in luogo di quello contributivo. L'applicazione della normativa vigente al tempo della maturazione del diritto non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., posto che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e che non sussiste alcun principio di necessaria retroattività nell'attribuzione di benefici previdenziali; né contrasta con il principio posto dall'art. 38 Cost. , atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tenere conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale e dell'interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di adeguata tutela.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 12, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)