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Sez. 5, Sentenza n. 12692 del 13/06/2005 (Rv. 581722 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità - Registrazione a tassa fissa - Ragione - Opposizione alla stima - Controversia - Sentenza - Registrazione - Tassazione proporzionale - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581722-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro per espropriazioni per pubblica utilità, il beneficio della registrazione a tassa fissa, anziché proporzionale, dei provvedimenti di esproprio trova la propria "ratio" nella funzione, propria di tali atti, di trasferire la proprietà del bene in favore dello Stato o di un ente pubblico territoriale, mentre tale funzione è del tutto estranea alla sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, determina in via definitiva l'ammontare della indennità spettante all'espropriato per effetto del provvedimento ablatorio. Ne consegue che non merita censura il provvedimento con il quale l'Ufficio finanziario assoggetti tale tipo di sentenza all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1 per cento, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)