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Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 07/10/2015 (Rv. 636838 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Imposta di registro in misura fissa - Trasferimenti immobiliari in favore delle Autorità portuali - Applicabilità dell'agevolazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636838-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, relativa ad atti traslativi di proprietà di beni immobili in favore delle Autorità portuali, non è applicabile il beneficio della registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis"), difettando il requisito della territorialità del soggetto pubblico acquirente, atteso che il territorio non assurge ad elemento costitutivo delle Autorità portuali, ma funge unicamente da ambito di delimitazione della relativa competenza di gestione del demanio marittimo

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)