Sez. 5, Sentenza n. 13218 del 26/10/2001 (Rv. 549848 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Disposizioni agevolative tributarie nell'edilizia - "Ex" legge n. 408 del 1949 e successive modifiche - Proroga al 31 dicembre 1985 - Portata generale della proroga - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
La proroga al 31 dicembre 1985, disposta dall'art. 1 del decreto - legge 22 dicembre 1981, n. 790 (convertito nella legge 23 febbraio 1982, n. 47), del termine per la fruizione delle agevolazioni tributarie nell'edilizia di cui alla legge n. 408 del 1949 e successive modifiche - data dalla quale decorre il termine di un anno per la denuncia da parte del contribuente dell'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite e, dalla scadenza di questo, ulteriormente, il termine triennale per l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del decreto - legge n. 1150 del 1967 - ha portata, non territorialmente limitata, ma generale, ad onta del titolo del provvedimento legislativo che la contiene.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47, Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1981 num. 36 art. 2, Legge 29/04/1981 num. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)