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Sez. L, Sentenza n. 18148 del 10/08/2006 (Rv. 591720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso versamento totale o parziale - Somma aggiuntiva - Prescrizione decennale - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'obbligo del datore di lavoro di pagare all'INPS una somma aggiuntiva in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardato pagamento dei contributi e trova la sua fonte genetica nell'inadempimento contributivo, sicché è da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione decennale del credito per somme aggiuntive e non dal diverso momento della presentazione del modello DM 10 (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto quinquennale il termine di prescrizione delle somme aggiuntive, con decorrenza dal momento di presentazione dei modelli DM 10).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)