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Sez. L, Sentenza n. 14152 del 27/07/2004 (Rv. 575000 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso versamento totale o parziale - Somma aggiuntiva dovuta in base al regime di cui all'art. 4 del D.L. n. 536 del 1987 - Commisurazione al tasso di interesse di cui all'art. 13 del D.L. n. 102 del 1981 - Conseguente credito dell'istituto previdenziale - Prescrizione decennale - Applicabilità - Prescrizione quinquennale ex n. 4 dell'art. 2948 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575000-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Con riguardo alla disposizione di cui all'art. 4, comma primo, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1988, n. 48, secondo la quale i soggetti inadempienti in tutto od in parte all'obbligazione di pagamento di contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali erano tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione in ragione d'anno, commisurata - secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso comma - al tasso dell'interesse di differimento e dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, il conseguente credito dell'istituto previdenziale per detta somma aggiuntiva (sussistente, ai sensi del comma sesto, dello stesso art. 4, anche per inadempimenti precedenti l'entrata in vigore della disposizione), resta assoggettato al termine prescrizionale decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ. e non a quello previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., che è applicabile alle obbligazioni di pagamento di interessi soltanto allorquando rivestano il connotato della periodicità, atteso che il riferimento a ciò che deve pagarsi in ragione di anno o per periodi più brevi concerne anche tali obbligazioni e considerato che, nella specie, tale presupposto non può essere ravvisato, in quanto l'indicata disposizione fa riferimento ad una somma per il cui pagamento non è prevista alcuna scadenza periodica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Decreto Legge 30/12/1986 num. 536 art. 4 com. 1, Decreto Legge 30/12/1986 num. 536 art. 1 com. 6, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 art. 13 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)