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Sez. L, Sentenza n. 14864 del 06/07/2011 (Rv. 617768 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Sanzioni civili conseguenti all'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva - Autonomia rispetto all'obbligazione principale - Sussistenza - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi dovuti all'Inarcassa.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617768-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali, le sanzioni civili conseguenti all'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, pur se accessorie, hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione principale, con la quale non condividono la natura giuridica. Ne consegue che esse, in assenza di specifica disposizione, non sono assoggettate al regime prescrizionale dell'obbligazione contributiva cui si riferiscono. (Nella specie la S.C. ha affermato che le sanzioni civili da omesso versamento di contributi dovuti all'Inarcassa sono assoggettate al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 18 della legge n. 6 del 1981, ancorché tale disposizione debba considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 18, Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)