Sez. L, Sentenza n. 1287 del 14/02/1985 (Rv. 439376 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESTAZIONE DELL'OPERA SENZA INTERRUZIONE CON UN ORARIO PRESTABILITO E CARATTERE ESCLUSIVO DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESTAZIONE DELL'OPERA SENZA INTERRUZIONE CON UN ORARIO PRESTABILITO E CARATTERE ESCLUSIVO DELLA PRESTAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non è necessario, per ravvisare la continuità della prestazione, che l'opera sia prestata senza interruzione e con un orario prestabilito, bastando la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria attività lavorativa; né è necessario che la prestazione sia esclusiva, ben potendo coesistere, per la sua natura e durata, con altre attività lavorative prestate in favore di altri datori di lavoro. (V 4163/79, mass n 400672; (V 2187/79, mass n 398535; (Conf 6492/81, mass n 417335; (Conf 5710/77, mass n 389226).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)