diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4163 del 16/07/1979 (Rv. 400672 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTINUITA DELLA PRESTAZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CARATTERE ININTERROTTO ED ESCLUSIVO DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA LAVORATIVE A FAVORE DI ALTRI DATORI DI LAVORO - COMPATIBILITA - ATTIVITA DI INSEGNANTE SVOLTA DA UN DOCENTE STATALE PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DI QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400672-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTINUITA DELLA PRESTAZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CARATTERE ININTERROTTO ED ESCLUSIVO DELLA PRESTAZIONE - ESCLUSIONE - SVOLGIMENTO DI ALTRE ATTIVITA LAVORATIVE A FAVORE DI ALTRI DATORI DI LAVORO - COMPATIBILITA - ATTIVITA DI INSEGNANTE SVOLTA DA UN DOCENTE STATALE PRESSO UNA SCUOLA PRIVATA - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ALLE DIPENDENZE DI QUEST'ULTIMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SUSSISTENZA.*

La compatibilita fra piu attivita lavorative prestate in favore di diversi datori di lavoro deriva dalla circostanza che per la continuita della prestazione e sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo di mantenere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative senza la necessita che l'opera sia prestata ininterrottamente, e che la prestazione sia esclusiva ben potendo questa coesistere in ragione della sua natura e durata con altre attivita lavorative prestate in favore di altri datori di lavoro. Pertanto, la circostanza che un docente statale presta la sua attivita di insegnante presso una scuola privata non esclude - ove ne sussistano i presupposti - la configurabilita di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di quest'ultima, con il conseguente Obbligo per tale scuola di effettuare i versamenti assicurativi, senza che tale Obbligo venga meno per il fatto che i predetti insegnanti sono soggetti ad altro rapporto assicurativo previdenziale in qualita di pubblici impiegati. (Conf 5710/77, mass n 389226, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)