diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29266 del 06/12/2017 (Rv. 647182 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Contestazioni del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647182-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, relativa ad un contratto di franchising con concessione del diritto di utilizzazione del marchio, la S.C. ha escluso la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)