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Sez. 3, Sentenza n. 3577 del 20/10/1995 Cc. (dep. 30/11/1995) Rv. 203113 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere | Poteri del tribunale in sede di riesame e di appello - Possibilità di tener conto di esigenze cautelari diverse da quelle progettate dal p.m. e recepite dal G.I.P. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203113-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - In genere

In sede di riesame del provvedimento cautelare nonché in sede di appello contro le altre ordinanze in materia di misure cautelari personali, è fatto divieto al tribunale della libertà di tenere conto di nuove e diverse esigenze cautelari rispetto a quelle fatte valere dal pubblico ministero nella sua richiesta e poste a base dell'ordinanza applicativa del giudice per le indagini preliminari. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che esso discende dalla natura accusatoria del nuovo processo penale e dal disposto dell'art. 291 cod. proc. pen., che stabilisce la dipendenza della decisione del giudice dalla richiesta del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)