Sez. 5, Sentenza n. 4446 del 05/12/2006 Cc. (dep. 05/02/2007) Rv. 235687 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Esigenze individuate nella ordinanza applicativa - Vincolo per il Tribunale - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In materia di impugnazioni contro provvedimenti "de libertate", il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello, del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (In motivazione la Corte ha specificato che il tema relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari è integralmente oggetto di devoluzione quando con il ricorso si deduca la inosservanza dell'art. 307 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. che prevede l'applicazione della misura solo in presenza del pericolo di fuga, con la conseguenza che è legittima la decisione con cui il Tribunale del riesame, adito con appello ex art. 310 cod. proc. pen., conferma la misura della custodia in carcere, disposta a seguito della emissione della sentenza di condanna sull'erroneo presupposto della sussistenza del pericolo di recidiva specifica, ravvisando invece quello di fuga).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)