Sez. 1, Sentenza n. 3490 del 19/05/1997 Cc. (dep. 21/06/1997) Rv. 207852 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Richiesta del pubblico ministero basata sulla prospettazione di determinate esigenze cautelari - Accoglimento da parte del giudice che ravvisi esigenze cautelari diverse - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, il giudice al quale il pubblico ministero abbia rivolto richiesta di applicazione di una di tali misure, prospettando determinate esigenze cautelari, può accogliere detta richiesta anche ravvisando esigenze cautelari diverse da quelle indicate dall'organo dell'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)