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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 210 del 1993

Decisione
decisa il 1993-04-22, depositata il 1993-05-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:210
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 19615

  • Giurisdizione (funzione di)
  • Normazione ad essa attinente
  • Riserva di legge statale
  • Competenza delle regioni
  • Esclusione.
Leggi la massima
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale, sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni. - Nello stesso senso, 'ex plurimis', S. nn. 113/1993, 505 e 489/1991, 594/1990, 727/1988, 81/1976. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione così come modificato dalla ordinanza di correzione n. 471 del 1993.

Parametri

Massima n. 19616

  • Leggi regionali
  • Contenuti e limiti
  • Materie riservate alla competenza dello stato
  • Possibilità della regione di emanare norme anche solo riproduttive di quelle statali
  • Esclusione.
Leggi la massima
Nelle materie soggette a riserva di legge statale alla Regione è preclusa la possibilità di emanare norme anche solo riproduttive di quelle statali, perché ciò comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano. - In senso conforme, S. nn. 615/1987, 203/1987, 128/1963.

Massima n. 19617

  • Regione puglia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione di alloggio
  • Provvedimento di decadenza
  • Previsione, con legge regionale, di ricorso al pretore
  • Riconosciuto contrasto con il principio di riserva alla competenza dello stato delle norme processuali
  • Irrilevanza della esistenza nella legislazione statale di disposizioni di identico contenuto
  • Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984, che, in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevedono il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi, in quanto norme di natura strettamente processuale, si pongono in contrasto con la riserva di legge statale stabilita al riguardo dall'art. 108 Cost.. Non rileva infatti in contrario che tali disposizioni abbiano riprodotto una normativa statale già contenuta nel d.P.R. n. 1035 del 1972. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi settimo, ottavo e nono, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54. - V. le precedenti massime A e B.

Norme impugnate

  • art. 19, comma 9, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54
  • art. 19, comma 7, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54
  • art. 19, comma 8, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 agosto 1992 dal Pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Ugo ed il Comune di Brindisi, iscritta al n. 706 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Con ordinanza del 21 agosto 1992 il Pretore di Brindisi ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, prevede il ricorso al pretore avverso i relativi provvedimenti amministrativi. Le norme impugnate, ad avviso del giudice a quo, avrebbero regolato una materia non compresa tra quelle attribuite alla competenza regionale e riservata invece alla legge statale, così violando i parametri costituzionali invocati. Non si sono costituite in giudizio le parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, che dispone il ricorso al Pretore avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal Sindaco in determinati casi e prevede la facoltà del Pretore adito di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato; l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe dalla violazione degli artt. 108 e 177 della Costituzione. Le questioni sono fondate. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale le norme che, come quelle impugnate, prevedono rimedi giurisdizionali o dispongono in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto aventi natura strettamente processuale sono riservate dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117 della Costituzione affida alla competenza delle Regioni (v. ex plurimis sentenze nn. 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976). La violazione dei suddetti parametri costituzionali non potrebbe nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che le norme regionali impugnate hanno riprodotto la normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (la cui applicabilità, nella specie, spetta al giudice a quo di verificare), essendo in ogni caso preclusa alle regioni la possibilità di emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, perché ciò comporterebbe un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993. Il Presidente: GRECO Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze