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Sez. 2, Sentenza n. 4384 del 05/08/1985 (Rv. 441846 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINUNZIA AL RICORSO - NOTIFICA O COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441846-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINUNZIA AL RICORSO - NOTIFICA O COMUNICAZIONE DEL RELATIVO ATTO - ESCLUSIONE.*

Poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di Cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto ricettizio in senso stretto dal momento che l'art. 390, ultimo comma, ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. Di conseguenza, l'atto di rinuncia comporta di per sè l'Estinzione del procedimento, indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, che sono prescritte da detta norma al solo fine di sollecitare l'adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (art. 391, secondo e quarto comma). (V 616/83, mass n 425360; (contra 1281/82, mass n 419152; (contra 2830/76, mass n 381579).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)