Sez. 6, Sentenza n. 4608 del 05/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203779 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Decreto che dispone il giudizio o decisione di primo grado - Mutamento della gravità della imputazione - Termine minore di durata della custodia cautelare nella nuova fase processuale - Effetto del mutamento anche sulla durata della custodia cautelare nella fase precedente - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere
Ove con il decreto che dispone il giudizio, o in virtù della decisione di primo grado, venga a determinarsi, per un mutamento della gravità delle imputazioni, lo spostamento del detenuto da uno stato per il quale è previsto un termine di custodia di una determinata durata ad uno stato per il quale la durata di tale termine è minore, la conseguita più favorevole posizione incide solo all'interno della fase in corso, nella quale l'interessato si giova di una più breve custodia cautelare, ma non dispiega effetti sulla durata del termine della fase anteriore, la quale, per l'anzidetta autonomia, deve intendersi definitivamente conclusa e non è più suscettibile di modifiche retroattive.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)