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Sez. U, Sentenza n. 13411 del 12/12/1991 (Rv. 475017 - 01)

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità- In genere | Presupposto - Esistenza di un rapporto di lavoro con l'amministrazione danneggiata - Necessità - Messo comunale - Notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria - Invalidità - Responsabilità per danni del messo comunale - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Devoluzione al giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475017-01

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Contenzioso contabile - Giudizi di responsabilità- In genere

La giurisdizione della Corte dei Conti, per responsabilità patrimoniale ed amministrativa del personale di enti locali, postula, anche nella nuova disciplina introdotta dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, un rapporto di lavoro con l'Amministrazione danneggiata. Pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, per la notificazione di un proprio atto, di un messo comunale (art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), la responsabilità risarcitoria di questi, per violazioni implicanti invalidità di detta notificazione, si sottrae alla cognizione della Corte dei Conti e resta devoluta al giudice ordinario, vertendosi in tema di attività compiuta in qualità di dipendente non dell'Amministrazione danneggiata, ma del Comune.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)