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Sez. U, Sentenza n. 711 del 22/01/2002 (Rv. 551732 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Notificazione di atti tramite messo municipale da parte di amministrazione statale - Ritardi - Responsabilità contabile del messo - Esclusione - Azione risarcitoria nei confronti del messo e del comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551732-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Il ricorso delle amministrazioni dello Stato ai comuni per la notificazione di atti tramite i messi municipali, quali gli avvisi di accertamento d'imposta, non instaura un rapporto di servizio tra le amministrazioni medesime e i detti messi, i quali operano quali dipendenti dell'ente territoriale; sicché, con riguardo ai danni che derivino allo Stato da ritardi nell'esecuzione di dette notificazioni, non è configurabile una responsabilità contabile dei messi rientrante nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, e deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa azione risarcitoria come su quella che venga proposta dallo Stato direttamente contro il comune. (Principio di diritto espresso in fattispecie verificatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)