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Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 11/06/2007 (Rv. 597333 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Accertamento tributario - Ritardo nella notifica da parte dei messi comunali - Azione erariale - Distinzione dall'azione risarcitoria nei confronti del Comune - Conseguenze - Giudizio dinanzi alla Corte dei conti - Interruzione permanente della giurisdizione - Efficacia ai fini dell'azione risarcitoria - Esclusione Fondamento.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597333-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

L'azione di responsabilità promossa dal P.G. della Corte dei conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei messi comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell'interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte del Comune dell'obbligazione derivante da un rapporto di mandato "ex lege". Pertanto, l'interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione dell'azione erariale, pur avendo carattere permanente anche nel caso in cui il relativo giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione, non spiega efficacia ai fini della proposizione dell'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, trattandosi di domande che, pur ricollegabili ai medesimi fatti, risultano diverse tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)