Sez. L, Sentenza n. 5650 del 20/05/1991 (Rv. 472252 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Pattuizione di un orario di lavoro inferiore a quello previsto dalla disciplina collettiva - Validità - Forma scritta - Necessità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
Il contratto individuale di lavoro, limitando la legge solo la durata massima della prestazione lavorativa, può validamente prevedere, in funzione delle particolari esigenze dell'azienda del datore di lavoro, un orario della prestazione lavorativa inferiore a quello previsto dalla disciplina collettiva; né tale contratto individuale esige necessariamente la forma scritta, essendo questa richiesta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 5 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con legge n. 863 del 1984), solo per la configurabilità di un contratto di lavoro part-time ai sensi della speciale normativa predetta ed agli effetti che da tale contratto (il quale, ove nullo per difetto di forma, non può convertirsi in contratto di lavoro a tempo pieno) derivano per il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)