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Sez. L, Sentenza n. 9134 del 07/07/2000 (Rv. 538330 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di lavoro caratterizzato da orario elastico - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Effetti - Variazione dell'orario da parte del datore di lavoro senza preventiva concertazione - Inammissibilità - Conseguenze - Obbligo di corrispondere la retribuzione per i periodi di disponibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538330-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Poiché la legge definisce soltanto la durata massima della prestazione lavorativa, le parti del contratto di lavoro possono prevedere una convenzione caratterizzata da elasticità dell'orario, in ragione delle mutevoli esigenze del datore di lavoro, subordinatamente ad un minimo di programmazione o preavvertimento, senza che sia necessaria la forma scritta, che è richiesta "ad substantiam" solo per la configurabilità del contratto part - time (art. 5 legge n. 863 del 1984); anche in tal caso, peraltro, il datore di lavoro non può variare l'orario lavorativo a suo arbitrio senza alcuna preventiva concertazione ed è obbligato, pertanto, a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per i periodi di tempo in cui questi è rimasto a disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)