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Sez. L, Sentenza n. 3651 del 18/04/1994 (Rv. 486250 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Rapporto di lavoro disciplinato da un contratto collettivo inapplicabile alle parti ma utilizzato in via parametrica ex art. 36 Cost. - Osservanza, da parte del lavoratore, di un orario di lavoro inferiore a quello stabilito da tale contratto - Eccezione di parziale adempimento - Configurabilità - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486250-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere

Ove sia accertata, in sede di merito, la sussistenza di un rapporto di lavoro disciplinato da un contratto collettivo inapplicabile alle parti, in difetto dell'adesione di una di esse alle associazioni sindacali che lo stipularono, e prevedente un determinato orario di lavoro, l 'osservanza, da parte del lavoratore, di un orario inferiore a quello (full-time) stabilito da tale contratto, utilizzato in via parametrica ai fini della verifica della rispondenza (o no) del trattamento retributivo effettivamente corrisposto ai criteri stabiliti dall'art. 36 Cost. si configura - fuori dell'ipotesi di un contratto di lavoro "part-time", per il quale peraltro l'art. 5, secondo comma, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modifiche, dalla legge n. 863 del 1984 esige "ad substantiam" la forma scritta - come eccezione di parziale adempimento, che deve essere dedotta e provata dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)