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Sez. 3, Sentenza n. 1374 del 06/02/1995 (Rv. 490310 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Deduzione della simulazione del prezzo di vendita - Richiesta di pagamento del prezzo effettivo - Ammissibilità - Successiva rinuncia alla domanda di simulazione - Mutamento della causa "petendi" o del "petitum" - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490310-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di prelazione agraria se il coltivatore diretto cui non sia stato comunicato il preliminare di vendita eserciti entro un anno dalla trascrizione il riscatto, sostenendo che il prezzo esposto nel contratto di compravendita è superiore a quello effettivamente pagato dal compratore, proponga anche una domanda di accertamento della relativa simulazione, richiedendo di subentrare all'acquirente, pagando il prezzo effettivamente versato o eventualmente quello superiore accertato, non può ritenersi violato il disposto dell'art. 8 comma primo Legge 26 maggio 1965 n. 590, secondo il quale il diritto di prelazione spetta a parità di condizioni. Nè la successiva rinuncia alla domanda di simulazione con la conseguente accettazione del prezzo indicato nel contratto può comportare un mutamento della "causa petendi" o del "petitum" della domanda di riscatto, ma solo un "emendatio libelli" consentita nell'ambito della richiesta originaria, giacché con l'anzidetta rinuncia i retraenti, riconoscendo implicitamente la veridicità del prezzo indicato nell'atto, adeguano ad esso le modalità dell'indicato riscatto, in aderenza al principio della parità delle condizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)