Sez. 3, Sentenza n. 2479 del 27/03/1990 (Rv. 466184 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PREZZO EFFETTIVO - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RINUNZIA ALLA DOMANDA DI SIMULAZIONE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI O DEL PETITUM - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - DEDUZIONE DELLA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PREZZO EFFETTIVO - AMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RINUNZIA ALLA DOMANDA DI SIMULAZIONE - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI O DEL PETITUM - ESCLUSIONE.*
In materia di prelazione agraria, ove il coltivatore diretto, cui non sia stato comunicato il preliminare di vendita, eserciti, entro un anno dalla trascrizione della vendita, il diritto di riscatto e, sostenendo che il prezzo esposto nel contratto di compravendita è superiore a quello effettivamente pagato dal compratore, proponga anche una domanda di accertamento della relativa simulazione, richiedendo di subentrare all'acquirente, pagando il prezzo effettivamente pagato o eventualmente quello superiore accertato, non può ritenersi violato il disposto dell'art. 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, secondo il quale il diritto di prelazione spetta a parità di condizioni, né la successiva rinunzia alla domanda di simulazione con la conseguente accettazione del prezzo indicato nel contratto può comportare un mutamento della causa petendi o del petitum della domanda di riscatto, ma solo una modificazione, consentita, nell'ambito della richiesta originaria. (V 516/77, mass n 384072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415 com. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)