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Sez. 2, Sentenza n. 946 del 30/01/1998 (Rv. 512079 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Alla domanda o a suoi singoli capi - Riconduzione alla facoltà di modificare le domande e le conclusioni - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512079-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA

La rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi è espressione della facoltà delle parti di modificare, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non operandosi alcuna variazione in ordine al fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, né aggiungendosi o sostituendosi l'oggetto della pretesa rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente impossibilità di dare luogo alla lesione del principio del contraddittorio alla cui tutela è preposto il divieto della "mutatio libelli".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)