Sez. 2, Sentenza n. 946 del 30/01/1998 (Rv. 512079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Alla domanda o a suoi singoli capi - Riconduzione alla facoltà di modificare le domande e le conclusioni - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinuncia alla domanda o a suoi singoli capi è espressione della facoltà delle parti di modificare, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., le domande e le conclusioni precedentemente formulate, non operandosi alcuna variazione in ordine al fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, né aggiungendosi o sostituendosi l'oggetto della pretesa rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente impossibilità di dare luogo alla lesione del principio del contraddittorio alla cui tutela è preposto il divieto della "mutatio libelli".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)