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Sez. L, Sentenza n. 21121 del 04/11/2004 (Rv. 577952 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda - Rilevanza - Relativa scelta imprenditoriale - Sindacabilità - Limiti - Conseguenze - Soppressione del posto di lavoro - Definitiva eliminazione delle mansioni del lavoratore licenziato - Necessità - Esclusione - Diversa ripartizione ed attribuzione - Sufficienza - Fattispecie in tema di licenziamento di dipendente da parte di società cooperativa - Disposto dopo rigetto della domanda di ammissione come socio e seguito da ammissione di due nuovi soci.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577952-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, né essendo necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento del lavoratore di una società cooperativa a responsabilità limitata, dando rilievo alla circostanza che non era stata accolta la domanda di quel lavoratore di essere ammesso come socio ed alla circostanza che la società, dopo il licenziamento del lavoratore, aveva ammesso due nuovi soci. In riferimento a quest'ultima circostanza, la S.C. ha anche rilevato che erroneamente erano state poste sullo stesso piano due posizioni diverse, quella del dipendente e quella del socio).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)