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Sez. L, Sentenza n. 3848 del 24/02/2005 (Rv. 579969 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Licenziamento giustificato da ristrutturazione aziendale - Sussistenza di quest'ultima al momento del recesso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579969-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Il licenziamento giustificato da esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione si pone come momento inevitabile nel processo di riorganizzazione, che deve necessariamente precedere, e non seguire, il nuovo assetto finale dell'impresa; di conseguenza, non è necessario che l'avvenimento giustificativo del recesso sussista al momento dell'intimazione del licenziamento, mentre deve ritenersi legittimo e giustificato il licenziamento intimato in vista del futuro riassetto aziendale anche se tale riassetto sopravvenga nel corso o al termine del periodo di preavviso.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato a sentenza di merito, che aveva ritenuto configurabile il giustificato motivo oggettivo del licenziamento in una radicale ristrutturazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione dell'azienda, comprensiva della ridistribuzione della mansioni a seguito della soppressione d'alcuni posti di lavoro, portata a termine nell'arco di due anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)