Sez. 1, Sentenza n. 4945 del 06/06/1987 (Rv. 453568 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PECULIARE) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - STATO DI INSOLUBILITÀ DEL DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MALA FEDE DELL'ACQUIRENTE - MOZIONE.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PECULIARE) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - STATO DI INSOLUBILITÀ DEL DEBITORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MALA FEDE DELL'ACQUIRENTE - MOZIONE.*
Ai fini dell'Azione revocatoria ordinaria non è necessario lo stato di insolvibilità del debitore, ma è solo sufficiente che l'atto produca per gli altri creditori pericolo od incertezza per la realizzazione del loro diritto, così come è sufficiente ad integrare la mala fede, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2901 cod.civ., la semplice conoscenza nel subacquirente che l'atto di cui si chiede la revoca determini per gli altri creditori quella incertezza o pericolo. (V 1716/85, mass n 439677; (V 1523/72, mass n 358214; (V 425/71, mass n 350028; (V 755/69, mass n 339065).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)