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Sez. 1, Sentenza n. 3696 del 31/05/1986 (Rv. 446580 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEI RELATIVI NEGOZI CON LE AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DELLA MASSA DA PARTE DEL CURATORE - POSIZIONE DEL CURATORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446580-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE - MANCATA IMPUGNAZIONE DEI RELATIVI NEGOZI CON LE AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DELLA MASSA DA PARTE DEL CURATORE - POSIZIONE DEL CURATORE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo ai rapporti contrattuali di cui sia parte il fallito, sorti anteriormente all'instaurazione della procedura concorsuale, il curatore del fallimento, qualora non impugni i relativi negozi con le azioni esperibili a tutela della massa, non assume la qualità di terzo ma viene a trovarsi nella stessa posizione del fallito. Pertanto, a fronte della ammissione al passivo di crediti derivanti da pregresse obbligazioni assunte con scrittura privata (non registrata) dal debitore insolvente (nella specie con convenzione di interessi ultralegali e con emissione di cambiali), il curatore che non deduca la simulazione o la revocabilità o non ne contesti comunque la data sotto il profilo della sua effettiva anteriorità a quella del fallimento, non può essere considerato terzo ai fini della inopponibilità delle scritture medesime, per difetto di data certa, secondo il disposto dell'art. 2704 cod. civ.. (V 6625/84, mass n 438169; (V 4853/80, mass n 408681; (V 1835/78, mass n 391223; (Conf 3657/84, mass n 435649 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)