diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1459 del 15/05/1972 (Rv. 358101 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - CONTENZIOSO - INGIUNZIONE FISCALE EX LEGGE N 639 DEL 1910 - OPPOSIZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358101-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - CONTENZIOSO - INGIUNZIONE FISCALE EX LEGGE N 639 DEL 1910 - OPPOSIZIONE NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*

Qualora dall'amministrazione finanziaria sia stata intimata una ingiunzione fiscale per il pagamento di somme dovute a titolo di imposta di fabbricazione, con il richiamo espresso all'art 3 della legge 14 aprile 1910, n 639, che assegna al debitore il termine di trenta giorni per proporre opposizione, senza alcun cenno all'art 18 del DL 28 febbraio 1939 n 334, che per le ingiunzioni riguardanti la suddetta imposta stabilisce per l'opposizione il minor termine perentorio di giorni quindici, l'opposizione del debitore proposta nel termine di trenta giorni ma oltre quello di quindici giorni dall'ingiunzione deve ritenersi ammissibile.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)