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Sez. 1, Sentenza n. 9832 del 06/10/1990 (Rv. 469394 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469394-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - TERMINE DI QUINDICI GIORNI - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo ad ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di diritti dovuti alla dogana, il termine di quindici giorni per l'opposizione, fissato, in deroga all'ordinario termine di trenta giorni di cui all'art. 3 del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, resta inapplicabile solo in presenza di un esplicito riferimento nell'ingiunzione medesima al citato art. 3 del R.d. n. 639 del 1910, non essendo all'uopo sufficiente il richiamo di tale decreto, né il riferimento al suo art. 2, il quale si occupa del diverso termine assegnato all'intimato per il pagamento. (V 4640/77, mass n 388244; (V 1459/72, mass n 358101).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)