Sez. 1, Sentenza n. 6455 del 08/07/1994 (Rv. 487333 - 01)
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore | Contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" - Di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro - Azione surrogatoria da parte dell'assicuratore - Esercizio - Contestazione tra le parti circa la identificazione dell'assicurato - Identificazione dello stesso - Disciplina ex art. 1510, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Assicurazione - Assicurazione contro i danni - Oggetto del contratto (rischio assicurato) - Surrogazione legale dell'assicuratore
Nell'ipotesi di contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" (art. 1891 cod. civ.) di cose mobili da trasportare da un luogo all'altro, al fine dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'assicuratore (art. 1916 cod. civ.), è essenziale, ove sorga contestazione tra le parti, l'identificazione dell'assicurato (del titolare, cioè, al momento del sinistro, dell'interesse assicurato), al quale l'assicuratore deve provare di aver pagato l'indennità, essendo il terzo responsabile legittimato ad eccepire che questa sia stata pagata a soggetto diverso dall'assicurato; tale identificazione va compiuta alla stregua dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ., in forza del quale il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell'obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all'acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all'acquirente (ribadendo tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui, in un contratto di assicurazione per conto di chi spetta, avendo l'assicuratore pagato l'indennizzo alle ditte venditrici delle merci trasportate, non aveva titolo per surrogarsi nei diritti "dell'assicurato", identificandosi questo nella ditta acquirente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)