Sez. 3, Sentenza n. 484 del 20/01/1998 (Rv. 511755 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Consegna al vettore - Conseguenze - Assicurazione della merce per conto di chi spetta - Sinistro durante il trasporto - Legittimazione del venditore per il risarcimento - Esclusione.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE
Se il venditore di una merce di genere da piazza a piazza stipula un contratto di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ.), la proprietà del carico si trasferisce al destinatario nel momento della consegna al vettore (artt. 1378 e 1510 cod. civ.) e pertanto, nel caso di sinistro durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell' assicurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 1689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)