Sez. L, Sentenza n. 2690 del 09/07/1975 (Rv. 376664 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - IMPRESE DEL GAS - CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE - ALIQUOTA DELLO ZERO E QUARANTA PER CENTO - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DA PARTE DELL'INAM.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - IMPRESE DEL GAS - CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA MALATTIE - ALIQUOTA DELLO ZERO E QUARANTA PER CENTO - DIRITTO ALLA PERCEZIONE DA PARTE DELL'INAM.*
Per effetto della fusione nell'INAM della cassa e degli enti di assistenza preesistenti, questi hanno cessato del tutto di essere soggetti autonomi di rapporti giuridici, essendo ad essi subentrato nella struttura, nel fine e nel patrimonio l'INAM. Detto ente, pertanto, ha diritto di percepire dalle imprese gas l'aliquota dello zero virgola quaranta per cento dei contributi dovuti per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'INAM stesso o dalle casse mutue, divenute organi interni dell'INAM, a norma dell'art 6 della legge n 692 del 1955. (Conf 1003/73, mass n 363410).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)