Sez. L, Sentenza n. 1640 del 29/04/1977 (Rv. 385350 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI DEL GAS - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSISTENZA MALATTIA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGGE N 692 DEL 1955 - SPETTANZA ALL'INAM - VERSAMENTO ALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSA MUTUA MALATTIE - CASSE MUTUE AZIENDALI DEL GAS - INAM - FUSIONE - CONSEGUENZE - NATURA DI UFFICI DELL'INAM - ASSISTENZA MALATTIA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONTRIBUTO ADDIZIONALE EX LEGGE N 692 DEL 1955 - SPETTANZA ALL'INAM - VERSAMENTO ALLE CASSE MUTUE AZIENDALI - IRRILEVANZA.*
Il contributo addizionale per l'assistenza malattia disposto, nella misura dello zero e quaranta per cento, dall'art 6 della legge 4 agosto 1955, n 692, e dovuto a favore dell'INAM, per tutti i lavoratori da esso assistiti, anche se di fatto ricevano l'erogazione assistenziale di malattia dalle casse mutue aziendali del gas, le quali dopo la soppressione opelegis in conseguenza della fusione nell'INAM prevista dall'art 38 della legge 11 gennaio 1943, n 138, hanno continuato ad operare in via di fatto, per mera tolleranza dell'INAM, in qualita di semplici organi o uffici dell'istituto. Conseguentemente l'INAM e il solo creditore del predetto contributo addizionale, indipendentemente dalla circostanza che i contributi base siano stati versati al medesimo istituto o alle casse mutue aziendali. (Conf 66/76, mass n 378690; (Conf 2690/75, mass n 376664; (Conf 3408/74, mass n 371922; (Conf 1003/73, mass n 363410; (Conf 1130/72, mass n 357562).*
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 38, Legge 04/08/1955 num. 692 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)