Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24310 del 29/11/2016 (Rv. 641758 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola - Plusvalenze tassabili ex art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Valore iniziale determinato ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Alienazione ad un prezzo inferiore rispetto a quello risultante in perizia - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE
In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita, pertanto, la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, anche in tale ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)